Consumo immediato di alimenti negli esercizi di vicinato che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi

Consumo immediato di alimenti negli esercizi di vicinato che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi

Negli esercizi di vicinato che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell’esercizio, purché lo stesso sia strumentale e accessorio all’attività principale, con l’utilizzo di soli piani d’appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e assistenza di somministrazione (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 118-bis).

A questa attività si applicano, in quanto compatibili con la disciplina prevista per le attività commerciali, le disposizioni di cui alla Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 2.

Chi vuole avviare l'attività deve presentare una comunicazione come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 118-bis e dalla Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 2, com. 4

La comunicazione non è richiesta per gli esercizi di vicinato che non esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi: in questi casi il consumo immediato è concesso a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 7). 

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Ultimo aggiornamento: 30/12/2024 09:58.17