Attività alimentare in stabilimenti, laboratori e centri di cottura

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Attenzione: questa guida al procedimento si applica esclusivamente alle attività alimentari artigianali e non artigianali non interessate dall’intervento di semplificazione, introdotto dal Decreto legge 02/03/2024, n. 19, art. 12, com. 12 (gelateria, pasticceria, pizza al taglio, gastronomia, rosticceria, friggitoria), per le quali si rimanda alla guida al procedimento dedicata per le attività artigianali semplificate.

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Ultimo aggiornamento: 02/03/2025 11:34.11