
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, degli edifici. Questi interventi hanno l’obiettivo di mantenere efficienti gli edifici, senza modificare la tipologia dei caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo complessivo del fabbricato.
La manutenzione straordinaria comprende la realizzazione e l’integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, le modifiche dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari e gli interventi sistematici relativi alle finiture esterne con possibilità di sostituzione delle stesse. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportano la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in un’unità immobiliare, purché le opere non comportino un aumento della volumetria complessiva dell'edificio e e non siano previsti mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti.
Rientrano nella manutenzione straordinaria anche le modifiche dei prospetti necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio o per l’accesso allo stesso purché:
- l’edificio sia legittimamente realizzato
- le modifiche non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio
- l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
- l’intervento non riguardi immobili sottoposti a tutela (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
Per gli edifici a destinazione produttiva-industriale, artigianale, commerciale e agricola la manutenzione straordinaria comprende l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti necessari per rispettare la normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni. Questi interventi di manutenzione straordinaria non devono però comportare un aumento delle superfici utili di calpestio, né un mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell’edificio, purché non incrementino la superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.