L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.
Per svolgere l’attività è necessario:
- possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali e professionali previsti dal Regolamento regionale 28/11/2011, n. 6 e dalla Legge 17/08/2005, n. 174.
- designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura (Legge 17/08/2005, n. 174, art. 3). Il ruolo di responsabile può essere svolto da: il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare aiutante o un dipendente dell'impresa.
Per le imprese artigiane che svolgono l’attività in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere il titolare per le imprese individuali, uno o più soci partecipanti al lavoro per le società.
Il responsabile tecnico deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente la trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Devono essere soddisfatti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal Regolamento regionale 28/11/2011, n. 6, all. 1.
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Ultimo aggiornamento: 09/08/2024 15:33.48