
Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3 (come chiarito dalla Circolare regionale 05/08/2013, n. 19) dà la possibilità di non aderire all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) se l'attività è soggetta unicamente a:
- autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272)
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 4 e 6)
- comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 216).
Chi vuole svolgere le attività elencate deve presentare una comunicazione come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59.
La documentazione necessaria deve essere trasmessa al SUAP come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità competente e ai soggetti competenti.
Per ulteriori informazioni riguardanti l'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera, consulta l'apposita guida al procedimento.