
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141 per l'applicazione del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
Quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata interviene la commissione provinciale di vigilanza (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 142).
Approfondimenti
Campi di applicazione inclusi
Campi di applicazione esclusi
Compiti della commissione di vigilanza
Composizione della commissione comunale
Composizione della commissione provinciale
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:09.35