Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2014, n. 10/2129):

  • zona 1 - livello di pericolosità alto
  • zona 2 - livello di pericolosità medio
  • zona 3 - livello di pericolosità basso
  • zona 4 - livello di pericolosità molto basso.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dalla Legge regionale 12/10/2015, n. 33, con attenzione alla definizione degli interventi in relazione alla pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 94-bis):

  • interventi rilevanti
  • interventi di minore rilevanza
  • interventi privi di rilevanza.

In particolare:

Le varianti sostanziali, sono soggette agli stessi adempimenti, le varianti non sostanziali in corso d'opera, non sono soggette al preavviso di cui all'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:09.35