
Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, let. c):
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, cioè per quegli interventi che trasformano l’organismo edilizio e che modificano il volume complessivo dell’edificio o dei prospetti, o anche per i cambi di destinazione d’uso in zona omogenea A dello strumento urbanistico e ancora, per le opere che cambiano la sagoma di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42)
- cambi di destinazione d’uso per creare luoghi di culto e centri sociali, anche quando non sono previste opere edilizie (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 52, com. 3-bis) nonché interventi edilizi per la realizzazione o l’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 33, com. 3-ter)
- interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico deliberati dal Consiglio comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1)
- ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse e in deroga alla destinazione d’uso, quando il Consiglio comunale ne ha riconosciuto l’interesse pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1-bis).
Approfondimenti
SCIA in alternativa al permesso di costruire
Permesso di costruire in sanatoria
Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio
Inizio e fine dei lavori
Versamento del contributo di costruzione
Servizi
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:09.35