
Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento descritti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". L’attività degli operatori si distingue in:
- acquistare congegni installati nei locali ove è svolta un'attività economica
- produrre o importare i congegni
- fornire e mantenere efficienti gli apparecchi nei vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi) e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).
Per produrre o importare apparecchi occorre richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una verifica tecnica dei modelli gestiti per verificarne la conformità alle prescrizioni normative. Esistono infatti una serie di organismi di certificazione ed ispezione convenzionati con i Monopoli di Stato. Una volta ottenuta la certificazione di conformità del modello è possibile richiedere all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli competente per territorio il nulla osta di distribuzione. Quest’ultimo sarà poi consegnato ai cessionari degli apparecchi.